Giorni di malattia oncologica, permessi e comporto: ecco quanti sono
Dal 1° gennaio 2026 aumenta il periodo di congedo per malattia oncologica, ovvero la durata delle assenze dal lavoro che ti permette di conservare il posto, senza rischiare il licenziamento.
Q uesta è una delle novità che riguardano i diritti dei malati oncologici nel disegno di legge “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, approvato all’unanimità in prima lettura dalla Camera dei deputati il 25 marzo 2025 e confermato a luglio dal Senato
Fatte salve le norme maggiormente favorevoli, eventualmente previste da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria (CCNL), il testo approvato alla Camera all’unanimità il 25 marzo 2025 e successivamente anche dal Senato riconosce ai lavoratori con malattia oncologica il diritto di godere di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, di 24 mesi totali. Si allunga così il periodo di congedo per malattia che passa dagli attuali 6 ai 24 mesi disponibili a partire dal 2026.
A chi è rivolto il congedo oncologico più lungo
Durante il congedo per malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il periodo di congedo non rientra nel calcolo né a fini previdenziali né di anzianità di servizio. Però, si può riscattare il congedo con il versamento dei contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il congedo non retribuito va dunque ad aggiungersi al periodo di comporto oncologico, ovvero i 180 giorni di malattia che prevedono il pagamento dell’indennità e la conservazione del posto di lavoro.
Con questa nuova già ribattezzata salva-lavoro, entrata in vigore il 9 agosto 2025, ai lavoratori di enti pubblici o di datori di lavoro privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare con un grado di invalidità del 74% minimo, hanno la possibilità di prendersi una lunga ‘pausa’ o delle ‘pause’ frazionate, senza timmore di perdere il posto di lavoro. Quindi è uno strumento in più, una possibilità che si aggiunge agli altri diritti del malato oncologico, ovvero quando si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata dal lavoro.
Smart working e congedo cure più lungo
Concluso il periodo di congedo, il malato oncologico ha diritto di accedere con priorità alla modalità di lavoro agile. Può anche richiedere un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la stessa mansione di prima della malattia.
Per il lavoratore autonomo, è prevista la sospensione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, invece dei 150 giorni previsti attualmente dall’art. 14 della L. 81/2017.
Aumentano permessi per visite e controlli medici
C’è una buona notizia anche sulla quantità dei permessi retribuiti. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai CCNL, la nuova legge prevde che dal 2026 i malati oncologici potranno usufruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti (articolo 2, comma 1).
Questo significa che chi, per esempio, in base al proprio Contratto Collettivo Nazionale oggi ha a disposizione 18 ore di permessi retribuiti, dal 2026 potrà godere di 28 ore annue per fare visite, esami, analisi e cure mediche frequenti. Questo diritto vale anche per i genitori di figli minorenni con malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità di almeno il 74%.
Da ricordare che i malati oncologici con riconosciuta disabilità in situazione di gravità, oggi possono godere dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 pari a 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili continuativi o frazionati.
Mentre, i lavoratori e invalidi civili con una riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 % possono utilizzare ogni anno, anche in maniera frazionata, di 3 giorni di congedo per cure (art. 7 del D.Lgs. 119/2011).
Nel testo di Legge approvato si sottolinea che lavoratori dipendenti possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui si sottopongono alle cure oncologiche e al follow up, ovvero i controlli periodici successivi alla malattia. I malati oncologici che ne fanno richiesta non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altre misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro. Ogni misura adottata in violazione si considera nulla, in quanto ritorsiva o discriminatoria.
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